Finanziamento Infruttifero Soci SRL: bozza del verbale, causale, restituzione e postergazione

Un finanziamento per soci di SRL viene considerato come infruttifero se non produce interessi, ovvero, se, al momento della restituzione della somma prestata, non ci sono delle maggiorazioni. Si può avere il finanziamento mediante prestito o mediante versamento, ma, generalmente, viene richiesta anche una forma scritta. Nel caso delle S.r.l. (ovvero, Società a Responsabilità Limitata), ci può essere un finanziamento solo se ci sono alcuni requisiti: il finanziamento avviene se è previsto dallo statuto delle società, se i soci della S.r.l. è da almeno tre mesi nella società, se il socio è iscritto al registro delle Imprese e se hanno una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale che è stato attestato nell’ultimo bilancio approvato.

Come detto, è consigliato adottare la forma scritta del finanziamento infruttifero, poiché è parte anche dell’articolo 1284 del Codice Civile, che impone la forma scritta, nel caso ci siano interessi superiori alla misura legale. La forma scritta del finanziamento infruttifero è utile anche per limitare la circolazione del contante e perché potrebbe portare al riciclaggio di soldi.
Inoltre, la forma scritta del contratto stipulato tra le due parti, può dimostrare, in caso si vada per via legale, alla natura non fruttifera del prestito. Ci sono due tipi di finanziamento per i soci S.r.l e possono essere utilizzati entrambi a seconda delle funzionalità più adatta: il prestito o il versamento.

Per quanto riguarda il prestito, si parla di un finanziamento che viene concetto da una banca se viene richiesta una certa somma di denaro, che il richiedente può utilizzare per far fronte alle spese personali; difatti, i prestiti non hanno un vincolo di destinazione, ovvero, la somma di denaro richiesta non deve essere utilizzata obbligatoriamente per soddisfare delle richieste fatte all’inizio del contratto, ma hanno un vincolo di restituzione, che varia a seconda di un piano rateale e degli accordi presi prima della stipula del contratto. Se parliamo di soci S.r.l., s’intendono delle somme di denaro o di capitale che vanno dai soci alla società, in difficoltà economica: i soci versano denaro a favore della società, a seconda della loro quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso, invece, del versamento, si parla di somme di denaro che soci danno alla società, per evitare una perdita nel bilancio, ma che non vanno obbligatoriamente ad aumentare il capitale. I versamenti devono essere restituiti obbligatoriamente. Il finanziamento infruttifero è sancito nell’articolo 2467 del codice civile, nel quale si afferma che i soci possono ottenere un rimborso delle somme che hanno erogato per la società, in un momento successivo.  Nel caso in cui i soci siano stati rimborsati dalla società, prima della dichiarazione del suo fallimento, allora i soci saranno obbligati a restituire le somme.

I soci S.r.l. possono decidere di fare un finanziamento a favore della società in due situazioni: se la situazione finanziaria della società è in squilibrio, ovvero se è molto indebitata rispetto al patrimonio netto, quindi, i soci decidono di aiutare la società a sopperire alle sue mancanze con le disponibilità liquide di cui ha bisogno oppure se la società è in un forte disagio economico e si decide di fare un conferimento, che può avvenire anche da parte di un terzo finanziatore, che non sia per forza socio dell’azienda. Se il prestito supera la soglia dei 3000 euro, deve essere fatto mediante un istituto bancario, sotto forma di conto corrente, bonifico o assegno.

Finanziamento infruttifero per soci di SRL: bozza del verbale

In caso di contratto stipulato fra società e soci di una S.r.l. è consigliabile proporne una verbalizzazione scritta. Il verbale deve, innanzitutto, indicare la data in cui è stato sottoscritto e deve essere chiara e visibile, come il giorno, l’orario e la sede in cui è stato sottoscritto. Ci deve essere, poi, un ordine del giorno, dove figuri la voce “Finanziamento infruttifero soci” ed anche un’altra voce che indichi le varie ed eventuali.

Bisogna indicare il nome del presidente che, ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, presieda il contratto ed un segretario che accetti e rediga il verbale della riunione. Bisogna indicare, inoltre, che l’assemblea convocata si riunisca in forma totalitaria, bisognerà indicare tutti i presenti, compreso il presidente ed il segretario e che la società non ha l’obbligo di collegio sindacale e che non è stato nominato.

Va dichiarato che l’assemblea sia validamente costituita, essendo totalitaria e che possa deliberare sugli argomenti che sono presenti nell’ordine del giorno e che i presenti all’assemblea siano informati in maniera sufficiente e che nessuno si debba opporre alla trattazione degli argomenti messi nel verbale.

In caso, appunto, del finanziamento infruttifero da parti di soci di una S.r.l. bisogna spiegare i motivi per cui è stato richiesto, come, ad esempio, degli sforzi economici e finanziari da dover operare per raggiungere certi obiettivi oppure delle spese da fare per raggiungere il budget che si è stabilito. In questo caso, ci sarà stato un finanziamento da parte dei soci della S.r.l a favore della società.

In seguito al punto sull’ordine del giorno, ci sarà la possibilità di fare un ampio dibattito e dopo di esso ci sarà, nel caso, la delibera, che deve essere approvata da tutti i membri dell’assemblea, in maniera univoca. Nella sezione della delibera del verbale, saranno espresse le soluzioni prese durante l’assemblea, quindi, in questo caso, la somma del finanziamento infruttifero ed i soci S.r.l. che verseranno il contributo.

Se si arriverà ad una decisione unanime, il presidente potrà riscrivere e rileggere il verbale a tutti i membri dell’assemblea e, in caso di approvazione unanime del verbale, potrà dichiarare sciolta la riunione, indicando l’orario della fine. Alla fine del verbale, dovranno essere poste le firme del segretario e del presidente della riunione.

Un altro modo di attestare, in maniera scritta, il finanziamento infruttifero da parte dei soci di una S.r.l. è mediante uno scambio di corrispondenza tra il socio S.r.l e la società a cui va fatto il versamento. La prima lettera dovrà essere mandata dalla società al socio, con oggetto il finanziamento infruttifero. Nella lettera bisognerà indicare la necessità di avere fondi e spiegarne la motivazione, per poi richiedere al socio la disponibilità dell’effettuazione del finanziamento infruttifero oppure dovrà indicare la somma che necessità all’azienda, per poi indicare la data del rimborso.

Nella seconda lettera, scritta dal socio ed indirizzata alla società destinataria del finanziamento, il socio potrà confermare la sua disponibilità ad effettuare il finanziamento richiesto secondo le condizioni poste dalla società.

Causale del Finanziamento Infruttifero Soci SRL

Negli ultimi anni, i finanziamenti infruttiferi sono oggetto di analisi accurate da parte dell’Agenzia delle Entrate e, molto spesso, vengono confusi col finanziamento soci per la dicitura nel bilancio: quest’errore potrebbe portare l’azienda a dover subire una pretesa erariale del versamento nell’imposta di registro sui finanziamenti, invece di essere esonerati, essendo infruttiferi.

Per questo, tranne in casi eccezionali, in finanziamenti infruttiferi dei soci di una S.r.l. e le restituzioni devono avvenire mediante un assegno non trasferibile o mediante un bonifico bancario, dove bisogna indicare, sulla causale, la dicitura “Finanziamento soci infruttifero”. La somma ottenuta dai soci può essere usata per eseguire degli investimenti, per coprire le perdite dell’azienda o imputarle alla successiva sottoscrizione di un aumento del capitale sociale. Il finanziamento infruttifero da parte di un socio S.r.l è possibile se effettuato mediante forma scritta, che può essere un verbale o un contratto ed è soggetto di un’imposta di registro con un’aliquota del 3%, con una registrazione da compiere entro un termine fisso di 20 giorni.

La causale può essere fatta con documento scritto e deve essere firmato da entrambe le parti e mandata sotto forma di corrispondenza; anche per la restituzione del prestito, deve bisogna farlo con formula di bonifico bancario ed inserire nella causale tutti gli elementi per la restituzione. Comunque, nella causale del bonifico fatto bisogna evidenziare che si tratti di un finanziamento da parte dei soci in modalità infruttifera.

Restituzione del Finanziamento infruttifero Soci S.r.l: come funziona

I finanziamenti infruttiferi da parte di Soci S.r.l. è una delle modalità più usate per incrementare le disponibilità economiche della società o dell’azienda. Nella prassi più comune di questa transazione sono gli stessi soci S.r.l. a decidere il tipo di finanziamento da fare, soprattutto controllando che ci sia la possibilità di un eventuale rimborso. Infatti, non tutti i finanziamenti fatti possono essere rimborsati: nel caso il socio della S.r.l. sia ricorso ad un finanziamento di tipo “prestito”, allora ha diritto ad un rimborso, in determinate condizioni; nel caso, invece, il socio S.r.l. sia ricorso ad un versamento (tipologia di finanziamento che conferisce al socio S.r.l. solo il diritto di partecipazione dopo l’eventuale scioglimento della società), allora ci sarà una ripartizione della somma rimasta, dopo aver soddisfatto tutti i creditori sociali.

La differenza fra prestito e versamento è che il prestito viene spesso utilizzato per garantire alla società delle risorse finanziarie a costi inferiori, rispetto a quelli fatti dagli istituti di credito, quindi sono somme di denaro che i soci S.r.l. versano, a seconda della loro quota di partecipazione al capitale sociale, il tutto in maniera proporzionale. Il socio S.r.l. può, ovviamente, rinunciare al rimborso se vuole, ma se il versamento è stato fatto sottoforma di “prestito”, allora la somma sarà possibile di rimborso. Il diritto ad essere rimborsati si prescrive in un periodo di cinque anni, ma se il debito della società verso il socio viene iscritto nel bilancio, allora verrà riconosciuto ed il riconoscimento impedirà la prescrizione.

Nel caso, invece, dei versamenti, si parla di somme di denaro che i soci, versano alla società per far fronte a delle situazioni di capitale a rischio, ovvero costituiscono i fondi che sono destinati ad avere perdite. Queste somme possono essere versate, così come i prestiti, solo dai soci, ma in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale e le somme andranno ad incrementare il patrimonio della società; ma la cosa più importante, è che, se si sceglie l’opzione del versamento, non c’è l’obbligo di restituzione. La restituzione delle somme versate può essere richiesta solo se la società viene liquidata e sempre nei limiti di un eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione, secondo la Corte di Cassazione.

La questione dei rimborsi rimane una questione spinosa da affrontare e ci sono diversi punti di cui tenere conto, come il fatto che l’impresa italiana è caratterizzata da una prevalenza di indebitamento, che, sempre in Italia, esistono poche aziende che non posseggano debiti e che l’utilizzazione di finanziamenti di questo tipo, porti ad un congelamento delle risorse finanziarie dell’azienda. Quindi, per la questione dei rimborsi per i finanziamenti infruttiferi da parte dei soci di una S.r.l. bisogna tenere conto della dinamica finanziaria dell’azienda ed operare una pianificazione per gli interventi finanziari, così da non creare problemi di capitale all’azienda.

Nel caso, comunque, di restituzione, il prestito infruttifero dovrà essere restituito per l’intera somma del prestito fatto, senza nessuna maggiorazione, altrimenti, il prestito diventerebbe fruttifero e cambierebbe sia la normativa che lo regola e sia le implicazioni fiscali legate ad esso.

Postergazione Finanziamento Infruttifero Soci

Per postergazione del finanziamento infruttifero si intende uno scambio di grado fra due creditori ipotecari, perlopiù immediatamente susseguenti. Un finanziamento infruttifero può essere rimborsato, come abbiamo appena detto, solo alla fine del processo di liquidazione della società e solo nel caso ci sia un residuo monetario che possa far fronte al finanziamento fatto, così da poter rimborsare i soci. Il tutto deve essere fatto secondo le scadenze che sono state previste nel contratto e nelle assemblee prima dell’accordo tra socio e società.

Il diritto di postergazione è regolato dall’articolo 2467 del Codice Civile. La norma che riguarda la postergazione prevede che un prestito fatto da un socio nei confronti di una società possa essere postergato, se rispetta due vincoli importanti:

  • il prestito fatto dal socio S.r.l. deve essere stato fatto in un momento in cui ci sia uno squilibrio netto tra l’indebitamento della società ed il suo patrimonio al netto.
  • l’altro vincolo da rispettare, è che il prestito fatto dal socio nei confronti della società, deve essere erogato in una certa situazione finanziaria, che possa conferire il bisogno di quel finanziamento.

Questi sono i due vincoli per cui un prestito fatto da un socio S.r.l. nei confronti di una società, possa essere postergato; se il prestito è stato fatto l’anno prima della dichiarazione di fallimento della società, allora il prestito del socio S.r.l. può essere tranquillamente restituito.

Se un socio S.r.l. vuole che il proprio prestito, fatto nei confronti della società, gli venga restituito, non devono sussistere i due vincoli appena citati, nonostante i confini dei due vincoli siano abbastanza labili ed oppugnabili legalmente, difatti, ci sono diversi casi di rovesciamento di sentenze giudiziarie, proprio per la libera interpretazione data ai termini legali che riguardano la postergazione.

Per esempio, si parla, per il primo vincolo, di “squilibrio netto” oppure “eccessivo” e per poterli decifrare a livello giuridico, bisogna tenere conto dei parametri che vengono usati in materia.
Sappiamo, però, che il risultato fra capitale di credito e capitale di rischio dipende dall’attività che viene svolta dalla società in questione, perciò, va preso come riferimento l’indice medio di indebitamento delle imprese a livello nazionale, suddivise a seconda della loro attività.  Parliamo, quindi, di parametri che devono essere applicati alla certa situazione, sia in campo economico e finanziario, che in campo patrimoniale. Quindi, se un socio di una S.r.l. vuole avere un rimborso del suo prestito, è fondamentale che il finanziamento non soddisfi i due vincoli appena indicati.

La postergazione entra in gioco quando parliamo di una società per azione a base ristretta o quando la società in questione stia entrando o sia già in stato di crisi; oppure se parliamo di un’azienda che sia in fase di start up, poiché, in questo ultimo caso, i soci avrebbero preferito finanziare l’azienda, invece di dare capitale di rischio; altri due casi, in cui entra in gioco la postergazione, è se i prestiti sono stati erogati dopo il primo gennaio 2004, data in cui è entrata in vigore la riforma n.6, che ha introdotto il principio di postergazione nella legge italiana o se si parla di prestiti fatti da ex soci e questi, se ricorrono alla postergazione del prestito, non potranno essere rimborsati di esso, poiché usciti dall’azienda.

L’articolo 2467, comma 1, afferma che il rimborso dei finanziamenti dei soci, a favore della società, viene postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e può essere rimborsato solo se è avvenuto l’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società.

Basilarmente, in un finanziamento infruttifero opera la postergazione, quindi i soci possono essere rimborsati delle somme di denaro versate alla società, quando era in difficoltà economica, solo dopo che gli altri creditori siano stati soddisfatti nelle loro pretese creditorie. Il finanziamento viene postergato in origine, quindi, solo nel caso in cui la situazione economica della società vada peggiorando, vale la regola della postergazione.

Il socio S.r.l. può comunque rinunciare alla restituzione delle somme di denaro, per poterle far confluire e far aumentare il capitale sociale: ciò avviene mediante una richiesta scritta, in cui si chiede la restituzione del finanziamento infruttifero, scegliendo la sua destinazione: conto futuro per aumenti del capitale o a copertura delle perdite.