Licenziamento Colf: tempo preavviso, lettera FAC Simile, comunicazione INPS, maternità, regole per giusta causa

Alla fine del nostro articolo conoscerete nei dettagli le modalità di licenziamento di colf e lavoratori domestici. Il rapporto di lavoro domestico è differente rispetto ad altri tipi di lavoro subordinato dato che l’occupazione viene svolta presso privati, piccole comunità o famiglie e non presso aziende o professionisti.

La tutela della categoria è dunque diversa e spesso a svantaggio proprio delle colf in termini di licenziamento. Il rapporto di lavoro può terminare per svariati motivi, dall’interruzione durante il periodo di prova alla scadenza del termine, dalla risoluzione consensuale delle parti alle dimissioni, dalla morte del lavoratore alla morte del datore di lavoro fino al licenziamento. Sarà proprio quest’ultima causa protagonista dell’articolo. Approfondiremo il tempo di preavviso necessario prima di licenziare la colf, capiremo dove trovare la lettera FAC Simile di licenziamento, come avviene la comunicazione all’INPS, cosa succede in caso di maternità e se è necessario che il licenziamento avvenga per giusta causa. Tutte queste indicazioni consentiranno di avere un quadro generale dei comportamenti e delle azioni da mettere in atto nel momento in cui si decide di porre fine al rapporto di lavoro domestico di una colf.

Licenziamento Colf: qual è il tempo di preavviso, regole per giusta causa e maternità

Il rapporto di lavoro tra datore e colf è differente da ogni altra tipologia di lavoro dipendente per la particolarità che il datore è una famiglia o comunque un privato. Tale rapporto è comunque disciplinato da norme giuridiche che devono essere necessariamente rispettate per non incorrere in problematiche di vario genere. Di conseguenza prima di licenziare il lavoratore domestico occorrerà conoscere nei dettagli le informazioni importanti relative alla cessazione del rapporto lavorativo. Come qualsiasi altro contratto, il datore potrà affidarsi al licenziamento per giusta causa  o giustificato motivo. La giusta causa riguarda la possibilità che il lavoratore metta in atto gravi comportamenti che rendono impossibile continuare a mantenere attivo il contratto. Parliamo di furti, violenza e minacce, cause di licenziamento immediato senza dover emettere alcune preavviso. Il giustificato motivo, invece, si distingue in oggettivo e soggettivo. Nel primo caso si fa riferimento ad una sopraggiunta necessità da parte del datore di lavoro di interrompere il rapporto di lavoro a causa di difficoltà economiche, per esempio. Nel caso di giustificato motivo soggettivo, si tratta di una inadempienza degli obblighi contrattuali meno grave rispetto alla giusta causa. Ci riferiamo ad uno scarso rendimento lavorativo che può essere causa di licenziamento ma non immediato. Il datore di lavoro, infatti, dovrà dare un preavviso alla colf, come previsto dalla Legge.

Il riferimento è a termini di preavviso specifici come stabilito dal CCNL d riferimento. Non seguendo le direttive si incorrerà in sanzioni e all’obbligo di corrispondenza di un’indennità sostitutiva al preavviso. I termini variano in base all’anzianità di servizio del lavoratore e alle ore settimanali che sono state svolte. Gli orari vengono suddivisi in due fasce. La prima fascia riguarda un massimo di 24 ore settimanali, la seconda include i lavoratori con più di 24 ore settimanali di lavoro. Iniziamo valutando un’occupazione inferiore alle 24 ore a settimana. Se il lavoratore domestico ha un’anzianità di servizio inferiore ai 2 anni il preavviso dovrà essere di 8 giorni. Qualora l’anzianità risultasse essere superiore ai 2 anni, invece, il preavviso dovrà essere per Legge di 15 giorni minimo. Passiamo ora a considerare i lavoratori con più di 24 ore di lavoro settimanali in qualità di colf. In base all’anzianità di servizio, sotto i 5 anni o sopra tale lasso di tempo, il preavviso sarà di 15 giorni e 30 giorni. Fino al termine del periodi di preavviso, entrambe le parti dovranno continuare a svolgere i propri obblighi e il lavoratore, in particolare, dovrà svolgere i servizi per cui era stato assunto. I lavoratori che alloggiano con la famiglia dovranno avere un preavviso di 30 giorni fino ad un anno di anzianità e di 60 giorni oltre un anno di anzianità. Tutti i termini sono ridotti del 50% in caso di dimissioni del lavoratore domestico.

Nel caso in cui, in assenza di giusta causa, non venga dato il preavviso con i tempi corretti, le conseguenza per il datore di lavoro sono specifiche e diverse in base alla tipologia di contratto. Qualora il contratto risultasse essere a tempo determinato, il lavoratore dovrà ricevere tutte le retribuzioni che avrebbe percepito nel caso in cui il licenziamento non fosse stato messo in atto. In riferimento ad un contratto a tempo indeterminato, invece, il lavoratore domestico percepirà un indennità sostitutiva del preavviso equivalente alla retribuzione dovuta per il periodo di preavviso che non è stato dato.

Un discorso distinto merita la possibilità di licenziare la colf in gravidanza o in maternità. Secondo la Cassazione non è illecito cessare il rapporto di lavoro della lavoratrice addetta ai servizi domestici e familiari durante il periodo pre e post parto. Non è vietato, dunque, al datore di lavoro licenziare la domestica in stato di gravidanza e non è previsto alcun risarcimento per il fatto. Come vengono tutelate, allora, le colf madri? La Legge stabilisce delle previsioni normative specifiche che tutelino la lavoratrice fino ai 7 mesi di età del figlio. La colf non potrà lavorare durante i due mesi precedenti al parto (tre mesi in caso di lavori troppo pesanti), se il parto supera la data presunta di esso, per il periodo che intercorre tra la data presunta e la data effettiva del parte e durante i tre mesi dopo il parto. Nel caso in cui il datore di lavoro avesse necessità di un sostegno continuo per lo svolgimento dell’attività familiare può licenziare la colf prima o dopo il parto per garantire alla famiglia l’aiuto di cui ha bisogno assumendo un’altra lavoratrice domestica. Varie sentenze hanno stabilito la possibilità di procedere con il licenziamento da parte del datore di lavoro sebbene occorra sottolineare che il CCNL del lavoro domestico con l’articolo 24 prevede che dall’inizio della gravidanza (basta che sia intervenuta nel corso del rapporto di lavoro) fino alla fine del congedo di maternità la lavoratrice domestica non possa essere licenziata se non per giusta causa. Il congedo di maternità comporta una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione e i periodi interni al congedo vengono conteggiati nell’anzianità di servizio.

Come avviene la comunicazione all’INPS del licenziamento Colf

Nel momento in cui il datore di lavoro domestico decide di licenziare la colf ha il dovere di informare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dell’accaduto. La comunicazione, nello specifico, deve essere necessariamente inviata entro cinque giorni dall’evento. Tale comunicazione ha efficacia anche verso tutti i servizi competenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INAIL e della prefettura Ufficio Territoriale del Governo. Il datore di lavoro dovrà comunicare la cessazione telematicamente attraverso il servizio dedicato tramite il portale dell’INPS. L’accesso al sito e dunque ai servizi sarà determinato dall’autenticazione dell’utente che potrà avvenire inserendo dove richiesto il codice fiscale e il PIN rilasciato dall’Istituto. L’area di riferimento è la sezione “Prestazione e Servizi” e “Cessazione lavoratore domestico”.

In alternativa, il datore ha la possibilità di contattare il Contact Center al numero 803 164 (gratuito per chiamate da numero fisso) oppure al numero 06 164 164 se si chiama da telefono mobile o di recarsi presso patronati e intermediari di istituto per lasciarsi aiutare nel disbrigo delle pratiche. Qualunque sia la modalità scelta, affinché la comunicazione vada a buon fine il datore dovrà avere con sé il PIN dell’INPS, il codice fiscale e il codice del rapporto di lavoro. Nel caso in cui sia il lavoratore domestico a dare le dimissioni, la comunicazione all’INPS dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica come stabilito dal Decreto Legge numero 151 del 14 settembre 2015.

Lettera FAC Simile licenziamento colf

Il datore di lavoro per licenziare la colf deve dare un preavviso attraverso una lettera in cui la lavoratrice domestica viene informata dell’imminente decisione. Il fac simile di questa lettera si può facilmente reperire online per poi stamparlo o riscriverlo autonomamente. I dati fondamentali da inserire sono il nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del datore di lavoro e i dati personali della colf che viene licenziata (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale). L’oggetto della lettera dovrà essere “Interruzione rapporto di lavoro tra – nome del datore – e – nome della colf. Come corpo della lettera si potrà scrivere “Con la presente sono spiacente di doverLe comunicare la decisione di interrompere il rapporto di lavoro di natura domestica instaurato il – data di assunzione. Considerato il preavviso di – tot- giorni il rapporto di lavoro avrà termine il – data di fine del contratto – , data in cui cesseranno le sue prestazioni lavorative. Con la busta paga del mese di – mese e anno – pagata nel corso del mese – mese di pagamento – verranno saldate tutte le sue competenze di fine rapporto”. La lettera, poi, potrà concludersi con i saluti scrivendo “Ringraziandola fin d’ora per la collaborazione prestata, porgo distinti saluti” e completando il tutto con la firma autografa. Data di compilazione e luogo dovranno essere posti in basso a sinistra, appena sopra la firma di accettazione del lavoratore domestico.

Attraverso la stesura di questa lettera completa di ogni dettaglio si potrà dare il giusto preavviso alla colf rispettando così le direttive indicate dalla normativa vigente in Italia in relazione al licenziamento del lavoratore domestico.