F24 a Zero: ravvedimento operoso, sanzione per tardiva presentazione e annullamento

I privati e i titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 a zero, in seguito a compensazioni, per via telematica attraverso i servizi Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Può capitare che i contribuenti, in seguito ad una perfetta compensazione orizzontale tra debiti e crediti espressi nel modello unificato, debbano presentare l’F24 a zero per poter accelerare le pratiche per il recupero dei crediti fiscali. Parliamo di un obbligo stabilito dal decreto legislativo nell’articolo 19 comma 3, di conseguenza in caso di tardiva presentazione sono previste sanzioni per il contribuente. La consegna del modello con somme totalmente compensate serve all’Agenzia delle Entrate al fine di permettere all’amministrazione finanziaria una rapida verifica del superamento del limite massimo di crediti d’imposta che è possibile compensare in un anno solare, 700 mila euro. In caso di mancata consegna, però, si può regolarizzare la propria posizione con ravvedimento operoso. Vediamo come e quali sono le sanzioni legate alle irregolarità fiscali.

Ravvedimento operoso e sanzione per la tardiva presentazione del modello F24 a zero

Il Ravvedimento Operoso è uno strumento messo a disposizione dei contribuenti che presentano delle irregolarità fiscali come la mancata presentazione del modello F24 a zero. I privati e i titolari di partita Iva possono, così, pagare presso l’Istituto i tributi e le imposte dovute in seguito alla dimenticanza che si è trasformata in una importante omissione a livello fiscale, in maniera del tutto autonoma. Ravvedimento e sanzione sono strettamente collegate. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito delle regole che sanciscono il legame tra tempistica in cui avviene la correzione dell’errore e sanzione da pagare.

Se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione la somma da pagare è di 100,00 euro. Se il ritardo è inferiore a 5 giorni lavorativi la sanzione scende a 50,00 euro. Nello stesso tempo, pagando presso il Ravvedimento Operoso il contribuente potrà approfittare di una riduzione amministrativa sulla sanzione pari ad 1/9. Questo beneficio cambia totalmente la somma da corrispondere.

Se il modello F24 a zero è presentato con un ritardo inferiore a 5 giorni lavorativi la sanzione sarà di 5,56 euro (1/9 di 50,00 euro) mentre se la presentazione avverrà superati i 5 giorni lavorativi ma non oltrepassati i 90 giorni, la sanzione da corrispondere sarà di 11,11 euro (1/9 di 100,00 euro). Le somme da pagare aumentano se il ritardo superare i 90 giorni.

Presentando il modello di pagamento a zero entro un anno la sanzione sarà pari a 12,50 euro (1/8 di 100,00 euro), entro 2 anni corrisponderà a 14,29 euro (1/7 di 100,00 euro) mentre oltre i 2 anni sarà di 16,67 euro (1/6 di 100,00). Infine,  se il contribuente procederà al ravvedimento in seguito alla constatazione con processo verbale, la sanzione applicata per la tardiva presentazione del modello F24 a zero sarà di 20,00 euro.

Il ricorso al Ravvedimento può essere inoltrato solamente se il ritardo è stato scoperto dal contribuente stesso. La violazione, quindi, non deve essere stata constatata in seguito a verifiche, ispezioni e accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria dell’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da inserire nel modello per procedere al pagamento è 8911 nella sezione dell’erario.

E’ possibile annullare il modello F24 con saldo a zero?

Può capitare che lo sbaglio del contribuente non sia quello di tardare nella presentazione del modello F24 con saldo a zero ma di presentare erroneamente il modello con compensazione perfetta. Come comportarsi in questo caso? Il contribuente stesso potrà richiedere l’annullamento del modello F24 a zero compilando un modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Dalla Home Page del sito occorrerà selezionare “Strumenti”, “Modelli”, “Modelli da presentare agli uffici” e infine “Richiesta di annullamento del modello F24 a Saldo 0”. L’intestazione da inserire sarà quella dell’Agenzia delle Entrate del proprio territorio di residenza e nel testo di introduzione del modulo è chiaramente espresso come l’annullamento sia possibile solo per tributi gestiti dalla stessa Agenzia delle Entrate e non da altri enti come Inps e Cciaa.

I dati da inserire nel modulo saranno le informazioni personali (nome, cognome, residenza, codice fiscale), e i dati della società e della partita IVA. Il protocollo da seguire sarà anche in questo caso telematico e i documenti da presentare saranno il documento di identità di chi firma la richiesta e la copia del documento da annullare nel caso in cui il modello F24 con saldo a zero sia stato presentato presso uno sportello bancario o postale.